REGOLAMENTO DELLA SOTTOSEZIONE C.A.I DI GUIDONIA MONTECELIO

Approvato dall’Assemblea dei Soci del 26 ottobre 2018

Approvato dal Consiglio Direttivo della Sezione CAI di Tivoli in data 06 novembre 2018

In data 22 Settembre 2018 il Consiglio Direttivo Regionale del Club Alpino Italiano – Regione Lazio – a seguito della richiesta del Presidente della Sezione di Tivoli e di cinquanta Soci, iscritti alla stessa Sezione, facenti già parte del Gruppo Territoriale escursionistico “la Cordata”, deliberava la costituzione della Sottosezione di Guidonia Montecelio.

Per quanto sopra l’Assemblea dei Soci riunitasi in data 26 ottobre 2018 ha deciso di adottare il seguente REGOLAMENTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – NATURA – SCOPI
Art. 1 – Denominazione, sede, durata

È costituita con sede in Guidonia Montecelio un’Associazione denominata “Club Alpino Italiano – Sezione di Tivoli – Sottosezione di Guidonia Montecelio.

La Sottosezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti rapportandosi con la Sezione del CAI di Tivoli secondo apposito Regolamento sezionale.

La Sottosezione CAI di Guidonia Montecelio è soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

L’associazione ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 – Natura

L’Associazione, che non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità.

È una Sottosezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.) Sezione di Tivoli di cui fa parte integrante agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all’Assemblea dei Delegati. Essa è regolamentata dal presente Regolamento che è conforme allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I. ed allo Statuto della Sezione di appartenenza.

Le modifiche al presente Regolamento non possono essere in contrasto con lo Statuto ed il Regolamento della Sezione di appartenenza e devono essere comunque soggette ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza.

La Sottosezione non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Art. 3 – Scopi

La Sottosezione ha per scopo di promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui si svolge l’attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

Per conseguire tali scopi, provvede:

  1. alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
  2. al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le altre Sezioni del Club Alpino Italiano competenti;
  3. alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, cicloescursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
  4. alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, cicloescursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
  5. alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del CAI, competenti per materia, per la formazione di Soci dell’associazione come istruttori di alpinismo e scialpinismo, ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
  6. alla promozione, anche in collaborazione con scuole, Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
  7. alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano;
  8. alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, cicloescursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al Soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
  9. a curare, presso la sede della Sottosezione, la biblioteca, la cartografia e l’archivio. Provvede, inoltre, alla corretta conservazione e manutenzione dei materiali di uso collettivo nel rispetto delle norme e/o delle indicazioni degli organi tecnici.

E’ vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

Art. 4 – Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali.

Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso scritto del Consiglio di Reggenza (di seguito Consiglio Direttivo) e, nei casi di urgenza, del Reggente.

TITOLO II – SOCI
Art. 5 – Soci della Sottosezione

I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione.

Sono considerati Soci della Sottosezione tutti i soci che richiedono l’iscrizione al CAI, ovvero il rinnovo annuale della quota sociale, tramite la Sottosezione.

Art. 6 – Categorie di Soci

Sono previste le seguenti categorie di Soci: benemeriti, ordinari, familiari e giovani. Non è ammessa alcuna altra categoria di Soci.

Partecipano alla attività della Sottosezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari, i Soci CAI appartenenti alle Sezioni Nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall’Assemblea della Sezione di appartenenza.

Il Socio della Sottosezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerenze nell’attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d’onore della Sezione di appartenenza.

Art. 7 – Diritti e doveri del socio

I diritti e i doveri del Socio sono quelli sanciti dal Titolo II – art. 9 dello Statuto del C.A.I. e dal Titolo II – Capo IV – art. 14 del Regolamento Generale del C.A.I., da cui si richiamano in particolare i seguenti contenuti:

  • i Soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto sia nelle Assemblee della loro Sottosezione, sia in quelle della Sezione di appartenenza, ed il diritto di esercitarvi l’elettorato attivo e passivo;
  • i Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sottosezione, né della Sezione di appartenenza, anche in caso di loro scioglimento e liquidazione;
  • non è ammessa la distribuzione ai Soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sottosezione, né della Sezione di appartenenza.
Art. 8 – Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano – Sottosezione di Guidonia Montecelio, deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione di Tivoli, tramite la suddetta Sottosezione, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo (o di Reggenza) della Sottosezione alla quale è stata presentata la domanda decide sull’accettazione.

La domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno ha effetto per l’anno successivo.

Art. 9 – Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere all’Associazione:

  • la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto della Sezione e del Regolamento CAI della Sottosezione, che gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione;
  • la quota associativa annuale;
  • il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni Sociali e per le coperture assicurative;
  • eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita della Sottosezione, né usufruire dei servizi Sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno Sociale. Il Consiglio Direttivo accerta la morosità, dandone comunicazione al Socio.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il pagamento delle rate arretrate può avvenire anche tramite la Sottosezione

Il Socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai Soci.

Art. 10 – Durata

La partecipazione della vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto Sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sottosezione, se non previa autorizzazione scritta deliberata dal Consiglio Direttivo.

Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza e/o in contrasto con quelle del C.A.I. o quelle ufficiali programmate dalla Sottosezione.

Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 11 – Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, anche tramite la Sottosezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota Sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione, anche tramite una sua Sottosezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un’altra deve essere comunicato immediatamente alla Sezione di provenienza dalla Sezione presso la quale il Socio intende iscriversi.

Il trasferimento ha effetto dalla data di comunicazione.

Art. 12 – Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l’iscrizione come Socio benemerito o per morte del Socio, per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Art. 13 – Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo della Sezione, anche su indicazione della Sottosezione, può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno non conforme ai principi informatori del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza i provvedimenti previsti dal Regolamento Disciplinare del C.A.I.

Art. 14 – Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento Disciplinare, contro i provvedimenti disciplinari il Socio può presentare ricorso al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III – ORGANI DELLA SOTTOSEZIONE

Art. 15 – Organi della Sottosezione

Sono organi della Sottosezione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio di Reggenza (denominato anche Consiglio Direttivo);
  • il Reggente;
  • il Segretario
  • il Tesoriere
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.
ASSEMBLEA
Art. 16 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Sottosezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari, iscritti alla Sezione tramite la Sottosezione, di età maggiore di anni diciotto; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L’Assemblea:

  • adotta il Regolamento della Sottosezione e delibera sulle modifiche dello stesso;
  • elegge i Consiglieri del Consiglio Direttivo e il Reggente scegliendo i membri tra i soci maggiorenni ordinari e familiari della Sottosezione, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, escluso il voto per corrispondenza. Il voto di preferenza per la nomina a Reggente è valido in subordine per la nomina a Consigliere.
  • approva l’operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d’esercizio e la relazione del Reggente;
  • delibera l’acquisto, l’alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;
  • delibera lo scioglimento della Sottosezione stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
  • delibera su ogni altra questione, contenuta nell’ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci, aventi diritto al voto.
Art. 17 – Convocazione dell’Assemblea dei Soci

L’Assemblea ordinaria dei Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro il termine perentorio del 31 marzo per l’approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche Sociali.

L’assemblea straordinaria può essere convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L’Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta motivata il Collegio dei revisori dei Conti della Sezione e/o della Sottosezione oppure almeno venti Soci maggiorenni della Sottosezione.

La convocazione dovrà avvenire in forma scritta, anche tramite posta elettronica, e comunque essere esposta presso la sede sociale, almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea.

Nell’avviso devono essere indicati: l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima convocazione e della seconda convocazione se nella prima non si è raggiunto il numero legale valido per la seduta come previsto dal successivo articolo 18.

Art. 18 – Partecipazione all’Assemblea dei Soci

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota Sociale relativa all’anno in cui si tiene l’Assemblea; se questa è riunita entro il 31 marzo i Soci in regola con il pagamento della quota saranno quelli tesserati l’anno precedente più i nuovi iscritti nel periodo che decorre dal 1 gennaio sino alla convocazione dell’Assemblea. I minori di età possono assistere all’Assemblea.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, che non sia componente del Consiglio Direttivo, e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta, mediante rilascio di delega; ogni Socio delegato può portare n. 2 (due) deleghe.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno dodici ore dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E’ escluso il voto per corrispondenza.

Alle Assemblee dei Soci della Sottosezione deve essere invitato anche il Presidente della Sezione di appartenenza o un suo delegato; essi non hanno diritto di voto.

Art. 19 – Presidente e Segretario dell’Assemblea

L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre Scrutatori. Spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di partecipare all’Assemblea.

Art. 20 – Deliberazioni dell’Assemblea

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito. Per la designazione e per l’elezione alle cariche Sociali il voto è libero, in quanto l’elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, purché presente in Assemblea.

La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI. Sono esclusi dal computo i voti di astensione.

Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica Sociale.

Le deliberazioni concernenti l’acquisto, l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento della Sottosezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell’Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all’albo sottosezionale per almeno quindici giorni.

Le deliberazioni concernenti il Regolamento della Sottosezione e la modifica dello stesso non acquisteranno efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza.

CONSIGLIO DIRETTIVO (O DI REGGENZA)
Art. 21 – Consiglio Direttivo – Composizioni e funzioni

Per Consiglio Direttivo si intende Consiglio di Reggenza. Nel presente testo viene indicato, comunque, come Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione della Sottosezione e si compone di numero sei componenti, più il Reggente, eletti dall’Assemblea dei Soci.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Sottosezione, salve le limitazioni contenute nel presente Regolamento, nello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I., nonché nello Statuto della Sezione di appartenenza. In particolare il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

  • convoca l’Assemblea dei Soci anche tramite il Reggente;
  • propone all’Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sottosezione;
  • redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sottosezione;
  • trasmette annualmente alla Sezione di appartenenza, ai fini dell’approvazione da parte di quest’ultima, il piano di attività dell’anno seguente nonché il piano di eventuali ulteriori iniziative che dovessero concretizzarsi in corso d’anno;
  • pone in atto le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
  • adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall’Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell’amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
  • cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sottosezione e approva la relazione del Reggente;
  • propone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
  • delibera sulle domande d’iscrizione di nuovi Soci;
  • delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l’attività;
  • cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I., dello Statuto della Sezione di appartenenza e del presente Regolamento sottosezionale.
Art. 22 – Durata e scioglimento del Consiglio Direttivo

Con congruo anticipo rispetto alla scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo predispone una lista di candidati alla elezione a Consigliere in numero doppio di quelli da eleggere, nonché almeno due nominativi per l’elezione della carica a Reggente.

Provvede quindi a fissare la data delle elezioni che si svolgeranno entro il 31 marzo. La data e le modalità delle elezioni dovranno essere comunicate per iscritto, anche a mezzo e-mail, a tutti i Soci.

Ciascun elettore avrà a disposizione una scheda con i nominativi dei soci candidati, elencati in ordine alfabetico, nonché un numero di spazi in bianco, pari al numero dei soci da eleggere, per aggiungere altri nominativi.

Il voto verrà espresso ponendo un segno accanto al nome prescelto. La scheda con voti in numero superiore ai Consiglieri da eleggere è nulla, quella con numero inferiore è valida.

Lo scrutinio viene fatto pubblicamente e tutti i nominativi votati vengono messi a verbale secondo la graduatoria dei voti riportati.

A parità di voti, risulta eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Sottosezione e a parità di iscrizione, il più anziano di età.

Al Socio eletto che rifiuti, si dimetta o decada dalla carica, subentra il primo dei non eletti.

Gli eletti (Consiglieri e Reggente) durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Qualora vengano a mancare la metà dei componenti originari si deve convocare l’Assemblea per la elezione dei mancanti entro il termine di trenta giorni. I nuovi eletti assumono l’anzianità dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo della Sottosezione, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l’Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Reggente.

Art. 23 – Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Reggente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci o, a richiesta di un terzo dei Consiglieri secondo necessità ed opportunità, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione, ed inviato, anche a mezzo di posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Reggente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Reggente.

All’insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sottosezione che riguardi un componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario o da un Consigliere all’uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Reggente, dal verbalizzante e dai Consiglieri presenti. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al Reggente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Reggente può invitare i membri del Consiglio Direttivo della Sezione di Tivoli ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali e periferici del CAI. Il Reggente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

REGGENTE
Art. 24 – Compiti e nomina del Reggente

Il Reggente della Sottosezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma Sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:

  • sottoscrive la convocazione dell’Assemblea dei Soci;
  • convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
  • presenta all’Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo stato patrimoniale della Sottosezione;
  • pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo
  • in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Reggente della Sottosezione al momento della elezione deve aver maturato un’anzianità di iscrizione alla Sezione di appartenenza non inferiore a tre anni sociali completi.

Il Reggente è nominato dall’Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

TESORIERE E SEGRETARIO
Art. 25 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione; ne tiene la contabilità, conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Reggente.

Art. 26 – Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle delibere di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sottosezione.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 27 – Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sottosezione. E’ costituito da almeno due Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sottosezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo della Sottosezione, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell’Assemblea dei Soci.

E’ compito dei Revisori dei conti:

  • l’esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sottosezione, predisponendo apposita relazione da presentare all’assemblea dei Soci;
  • il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sottosezione;
  • la convocazione dell’assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.
TITOLO  IV – CARICHE SOCIALI
Art. 28 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche Sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

  • siano iscritti all’associazione da almeno due anni;
  • non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
  • siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale;
  • siano persone di capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

La gratuità della cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o periferiche.

COMMISSIONI E GRUPPI
Art. 29 – Commissioni e Gruppi

Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni quali organi tecnici consultivi, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specificatamente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTC/OTT di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sottosezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sottosezione all’attività del gruppo stesso.

E’ vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

TITOLO  V – PATRIMONIO
Art. 30 – Patrimonio

Il patrimonio della Sottosezione è costituito da:

  • beni mobili ed immobili;
  • da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
  • da qualsiasi altra somma che venga erogata da enti o privati a favore della Sottosezione.

Le entrate Sociali sono costituite:

  • dalla parte delle quote associative annuali di spettanza alla Sottosezione;
  • dai canoni ed altri introiti sui beni Sociali;
  • dai contributi di Soci benemeriti ed enti pubblici;
  • da altre donazioni, proventi o lasciti a favore della Sottosezione.

I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sottosezione stessa. I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio Sociale. Gli utili e avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

E’ vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi riserve.

Art. 31 – Quote associative annuali di spettanza alla Sottosezione

Le quote di ammissione a Socio e le quote associative annuali raccolte dalla Sottosezione verranno interamente versate alla Sezione di appartenenza e non potranno in ogni caso essere inferiori a quelle deliberate dal Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza e dall’Assemblea dei Soci.

Una parte delle quote associative annuali verrà riversata alla Sottosezione, quale contributo per le spese di funzionamento, nella misura e con modalità che verranno stabile dal Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza, sentiti i responsabili della Sottosezione.

TITOLO  VI – AMMINISTRAZIONE
Art. 32 – Esercizio Sociale

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Reggente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.

Il bilancio reso pubblico mediante affissione all’albo per almeno quindici giorni antecedenti l’Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sottosezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento dell’Associazione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

Il patrimonio sociale della Sottosezione, in caso di trasformazione in Sezione, sarà trasferito integralmente alla nuova sezione costituita.

TITOLO  VII – TRASFORMAZIONE IN SEZIONE
Art. 33 – Trasformazione in Sezione

In caso di trasformazione della Sottosezione in Sezione si applicano le norme stabilite dal Regolamento Generale del C.A.I.

TITOLO  VIII – SCIOGLIMENTO DELLA SOTTOSEZIONE
Art. 34 – Scioglimento della Sottosezione

L’Assemblea dei Soci della Sottosezione può deliberarne lo scioglimento con la maggioranza di tre quarti degli iscritti aventi diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza ne delibera lo scioglimento nei casi previsti dal suo ordinamento, dal Regolamento Generale del C.A.I. e dal Regolamento Disciplinare.

In caso di inerzia accertata, il Comitato Direttivo Regionale subentra d’ufficio con funzioni di supplenza e delibera nel termine di novanta giorni dalla conoscenza dei fatti.

In caso di scioglimento di una Sottosezione, la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o Interregionale dei Revisori dei Conti competenti per territorio.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite dal patrimonio della Sezione di appartenenza.

I Soci della Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione di appartenenza, salvo chiedere il trasferimento ad altra Sezione a loro libera scelta.

TITOLO  IX – CONTROVERSIE
Art. 35 – Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l’organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l’organo giudicante di secondo grado.

Le controversie che dovessero insorgere tra Soci o fra i Soci ed Organi Territoriali, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all’autorità giudiziaria, né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa.

TITOLO  X – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 36 – Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto della Sezione di appartenenza.

Per tutto quanto non previsto nello Statuto della Sezione di appartenenza, si applicano le norme dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.

Art. 37 – Validità e modifiche

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci della Sottosezione e dopo la ratifica da parte del Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza.

Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Consiglio di Reggenza o da un terzo dei Soci della Sottosezione aventi diritto di voto e dovranno essere deliberate a maggioranza dall’Assemblea dei Soci della Sottosezione ed acquisteranno efficacia solo dopo l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza.

L’adeguamento del presente Statuto alle eventuali modifiche dell’ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal Consiglio di Reggenza con propria delibera, da portare all’approvazione dell’Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.

Il su esteso testo è stato approvato dall’Assemblea dei soci della Sottosezione di Guidonia Montecelio nella seduta del giorno 26/ 10 / 2018.